Salario
Le persone in formazione ricevono un salario per il lavoro che forniscono all'azienda. Durante la loro formazione, le conoscenze e la pratica professionale aumentano, e di conseguenza anche il salario viene adattato di anno in anno.
Per conoscere l'importo del salario generalmente versato in Svizzera bisogna informarsi sui contratti collettivi di lavoro (CCT), sulle raccomandazioni delle associazioni professionali e sulle regolamentazioni cantonali.
In Ticino sono vigenti regolamentazioni sui salari e sugli orari settimanali applicabili agli apprendisti: www.ti.ch/dfp > Formulari e documenti > Salari minimi e orari settimanali massimi applicabili agli apprendisti del Cantone Ticino
Anche altre istituzioni possono egualmente fornire informazioni sui salari delle persone in formazione in funzione della professione:
- uffici dell'orientamento scolastico e professionale (Uffici d'orientamento professionale, universitario e di carriera);
- uffici della formazione professionale (formazioneprof.ch);
- associazioni professionali (gli indirizzi si trovano sulle schede informative delle professioni, rubrica "indirizzi utili": Cercare una professione);
- Gioventù sindacale: jeunesse-syndicale.ch (in tedesco e francese);
- sindacati: ticino.unia.ch, ocst.com, ecc.
Il salario appartiene all'apprendista (Codice civile art. 323) e può essere usato per partecipare alle spese famigliari.
Differenze tra salari
L'importo del salario dell'apprendista varia a seconda di diversi fattori:
- ambito professionale;
- ramo d'attività;
- luogo di lavoro (nelle grandi città i salari sono generalmente più alti; si constatano anche differenze tra i cantoni);
Chi stabilisce lo stipendio?
In linea di principio, il salario della persona in formazione può essere negoziato con l'azienda: a livello svizzero, infatti, non esiste una legge che fissi un minimo. Le associazioni professionali pubblicano delle raccomandazioni, che sono generalmente rispettate dalle aziende formatrici. Le modalità sono quindi specificate nel contratto di tirocinio.
Alcuni Cantoni, tuttavia, regolano internamente il minimo salariale per gli apprendisti.
Gratifiche e deduzioni
Oltre allo stipendio, gli apprendisti possono ricevere delle gratifiche. Alcune prestazioni devono invece essere finanziate di tasca propria e vengono direttamente dedotte dal salario.
Alloggio, gratifiche, mance
In alcuni casi, l'azienda formatrice può offrire prestazioni complementari, quali delle gratifiche o indennità d'ogni tipo, ad esempio per l'abbigliamento (se è imposto un codice d'abbigliamento preciso), per il trasporto, per lavori sporchevoli, oppure per vitto e alloggio.
Trattenuta sullo stipendio
Il datore di lavoro può procedere a delle trattenute sullo stipendio lordo per i premi delle assicurazioni (ad es. incidenti non professionali, AVS e assicurazione contro la disoccupazione) o per altre prestazioni (ad es. per i pasti): ogni trattenuta deve figurare nel contratto di tirocinio.
Non possono essere effettuate trattenute per l'assicurazione contro gli infortuni professionali, per la frequentazione di corsi professionali o interaziendali, e per l'esame di fine tirocinio.
I contributi sociali sono dovuti a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'apprendista compie 18 anni.
Versamenti in caso di malattia
In caso di malattia, e a condizione che la perdita di salario non sia coperta dalle assicurazioni (NB: esistono specificità cantonali), gli apprendisti hanno diritto ai seguenti versamenti di salario: per tre settimane al primo anno, per un periodo più lungo e equamente fissato dal secondo al quarto anno. Secondo la giurisprudenza dei tribunali del lavoro, il versamento sembra equo circa per due mesi. Tuttavia, accordi più generosi previsti nel contratto di tirocinio o nei CCT hanno la priorità. In caso di malattia o d'incidente, il versamento del salario non deve essere interrotto, né deve essere sospeso finché eventuali questioni di assicurazione siano risolte.