Guardiano della selvaggina (APF) / Guardiana della selvaggina (APF)
- Settori professionali
- Agricoltura, orticultura, selvicoltura, animali, natura - Diritto, sicurezza, polizia - Ambiente
- Livelli di formazione
- Formazione professionale superiore
- Swissdoc
- 0.140.2.0
Aggiornato il 12.05.2021
Descrizione
Il guardiano e la guardiana della selvaggina (denominato pure guardacaccia) hanno una funzione pubblica nell'ambito dell'applicazione e della vigilanza della legislazione federale e cantonale in materia di caccia, di protezione della natura e di protezione e gestione faunistica. I loro compiti spaziano dalla tutela della fauna, alla vigilanza sul corretto svolgimento della caccia, dalla protezione degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico, alla custodia delle bandite di caccia e delle riserve ornitologiche.
Assicurano i contatti tra l'amministrazione pubblica e l'utenza, in particolare i cacciatori.
Le loro principali attività possono essere così descritte:
controllo e sorveglianza
- proteggere e censire la fauna selvatica, sorvegliarne gli spostamenti e assicurarne le condizioni di sopravvivenza;
-
monitorare i grandi predatori;
- prendere misure contro i disturbi causati da certe attività umane;
- controllare le bandite di caccia;
- redigere verbali nei casi di infrazione alla legge sulla caccia (per esempio il bracconaggio);
- allestire rapporti su danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole, ai campi e prati;
- eseguire controlli durante la caccia (organizzazione, sorveglianza, controlli, denunce);
protezione e equilibrio della fauna
- partecipare alla riduzione delle specie venatorie in sovrannumero attraverso prelievi selettivi;
- collaborare con l'Ufficio del veterinario cantonale (ricevere e trasmettere informazioni e indicazioni su eventuali epidemie), con la polizia cantonale o comunale (nei casi di incidenti con coinvolgimento di animali selvatici), con le guardie di confine (persone ricercate, traffici illegali, ecc.); reciprocamente, i funzionari d'altri settori trasmettono ai guardiani della selvaggina informazioni su danni o anomalie constatati alla fauna e alla flora;
- partecipare alla lotta contro le malattie degli animali selvatici;
- occuparsi, se necessario, della cura di animali feriti o da proteggere;
- intervenire in casi particolari e su richiesta di privati (p.es. faìne nelle soffitte, danni alle colture, ecc.).
informazione e amministrazione
- esercitare la funzione di esperto negli esami per i cacciatori e partecipare, in alcuni casi, ai loro corsi di formazione e di perfezionamento;
- sensibilizzare il pubblico in merito alla protezione degli animali selvatici e della natura;
- effettuare ricerche e inchieste scientifiche concernenti la selvaggina e il suo ambiente naturale (censimenti, raccolta dati per statistiche, ecc.).
Formazione
La formazione di guardiano/a della selvaggina è riconosciuta a livello federale e si acquisisce parallelamente all'esercizio della professione. I neo-assunti sono accompagnati nella formazione pratica da guardiani con pluriennale esperienza; frequentano un corso teorico intercantonale di base della durata complessiva di 4-5 settimane. Materie principali: aspetti legali e compiti di polizia, esercizio e vigilanza della caccia, uso e conoscenza delle armi, conoscenza della fauna selvatica, riserve di caccia e protezione della natura, danni della selvaggina, pianificazione della caccia. Superati gli esami, ottengono un attestato di partecipazione al corso di base.
I candidati approfondiscono ulteriormente le loro conoscenze con lo studio e la pratica individuale; dopo 3 anni di attività possono iscriversi all'esame professionale. Materie d'esame: ecologia, biologia, gestione (management) della selvaggina e dell'ambiente, tecnica, diritto e norme di polizia della caccia, organizzazione e amministrazione.
Al termine della formazione, superati gli esami federali finali, si ottiene l'attestato professionale federale (APF) di
GUARDIANO DELLA SELVAGGINA o
GUARDIANA DELLA SELVAGGINA
(Regolamento federale d’esame del 2 novembre 2016)
I guardiani di selvaggina prestano giuramento o promessa davanti al Capo del Dipartimento competente.
Perfezionamento
- corsi o seminari su temi d'attualità (grandi predatori, danni della selvaggina al bosco e alle colture agricole, ecc.) proposti dai servizi cantonali;
- corsi di specializzazione e di formazione organizzati saltuariamente dal Cantone e dall' Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ;
- corsi organizzati dall' Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina (ASGS);
- possibilità di fare carriera nel ramo e di occupare i posti di: capo guardacaccia responsabile di un circondario o capo servizio guardie a livello cantonale.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento
Requisiti
Ammissione al concorso pubblico in Ticino
- attestato federale di capacità (AFC) o attestato di maturità o titolo equivalente
- cittadinanza svizzera
- età compresa tra i 20 e i 35 anni
- buona conoscenza della fauna terrestre, della flora e delle legislazioni in materia di caccia
- conoscenza scritta e parlata di una seconda lingua ufficiale oltre all'italiano
- attitudine alla caccia
- superamento di un test (prova fisica, teorica e psicologica)
I criteri di assunzione variano da cantone a cantone.
Ammissione all'esame professionale federale
- almeno 3 anni di attività quale guardiano/a della selvaggina presso un cantone o un ente pubblico
- aver frequentato il corso base intercantonale e aver superato gli esami
Condizioni di lavoro
I guardiani della selvaggina lavorano spesso ad orari irregolari, di notte e nei giorni festivi. Il loro lavoro dipende dalle stagioni, dalla specie e dalle abitudini della selvaggina presente sul territorio di loro competenza. Devono spesso compiere lunghi spostamenti a piedi, anche in caso di cattivo tempo.
Essi sono funzionari cantonali, portano l'uniforme e sono equipaggiati con pistola e fucile da caccia.
Particolarità del Ticino e di alcuni altri cantoni: i guardiani della selvaggina sono, nel contempo, anche guardapesca; ad ognuno di loro è quindi richiesta la formazione completa nelle due professioni.
Indirizzi utili
Associazione svizzera dei guardiani della selvaggina (ASGS)
Heubühl
9655 Stein SG
Cellulare: 079 727 86 07
Email:
Dipartimento del territorio
Ufficio della caccia e della pesca
viale Franscini 17
6500 Bellinzona
Tel.: 091 814 28 71
URL: https://www4.ti.ch/dt/da/ucp/ufficio/
Email:
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Sezione fauna selvatica e promozione della specie
Worblentalstrasse 68
3063 Ittigen
Tel.: 058 462 93 89
URL: https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/ufficio/divisioni-sezioni/divisione-biodiversita-e-paesaggio/sezione-fauna-selvatica-e-promozione-delle-specie.html
Email:
Ulteriori informazioni
Attitudini richieste
Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
- Senso di osservazione
- Resistenza fisica
- Buona acuità visiva
- Buon udito
- Capacità di adattarsi a orari irregolari e notturni
Interessi
- Animali
- Sorveglianza, sicurezza, difesa
- Natura
- Attività fisica
Basi legali
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Documenti ufficiali della SEFRI
Ordinanza, regolamento d’esame o programma quadro d'insegnamento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
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