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Formazione professionale di base: tirocinio

Le persone di nazionalità straniera possono, a seconda delle condizioni, svolgere una formazione professionale di base in Svizzera. Quali sono le condizioni necessarie per essere ammessi al tirocinio?

Chi è ammesso al tirocinio in Svizzera?

Grazie ad accordi tra l'UE e la Svizzera, i cittadini e le cittadine dei Paesi membri dell’UE/AELS possono svolgere un tirocinio in Svizzera. I tirocinanti percepiscono un salario mensile e devono essere in possesso di un permesso di soggiorno e/o di lavoro.

L’assicurazione malattie è obbligatoria?

L'assicurazione malattie è obbligatoria. Questo vale anche per i tirocinanti che rientrano nel loro Paese la sera o nel fine settimana.
Maggiori informazioni sull'assicurazione malattie: bag.admin.ch (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP).

Quali requisiti linguistici sono necessari?

Sono richieste buone conoscenze linguistiche:

  • almeno il livello B1 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER) per tirocini di 2-3 anni;
  • almeno il livello B2 per tirocini di 3 anni con requisiti linguistici più elevati (ad esempio: Impiegato di commercio AFC / Impiegata di commercio AFC);
  • almeno il livello B2 per tirocini di 4 anni.

Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Non esiste la possibilità di riconoscere a livello federale i titoli di studio esteri, come il diploma di fine scuola dell’obbligo o la maturità. L'azienda formatrice decide se la formazione svolta all'estero è idonea.

Quali sono le condizioni necessarie per iniziare un tirocinio in Svizzera?

Chi arriva in Svizzera dopo la scuola dell'obbligo deve innanzitutto imparare la lingua locale. A volte è necessario recuperare il programma scolastico, motivo per cui spesso il tirocinio può essere iniziato soltanto dopo i 18 anni.

Il pretirocinio d’integrazione (PTI)

Il pretirocinio d’integrazione (PTI) offre una preparazione mirata per il tirocinio. È rivolto in particolare a rifugiati e rifugiate, a persone ammesse provvisoriamente nonché a persone immigrate dopo la scuola dell’obbligo.
Il PTI ha una struttura duale:

  • per tre giorni alla settimana si lavora in un’azienda;
  • per due giorni alla settimana si frequentano le lezioni a scuola.

I pretirocinanti imparano le basi della lingua e acquisiscono le competenze tecniche. Apprendono anche le competenze di base per poter completare in seguito la formazione professionale di base.
Il PTI e altri programmi di formazione più brevi aiutano le persone di lingua straniera ad imparare più velocemente.

Ulteriori informazioni sul PTI sono disponibili sul sito sem.admin.ch (la pagina è disponibile in italiano, francese e tedesco).

Iniziare un tirocinio senza svolgere il PTI

I migranti con buone competenze di base possono iniziare subito un tirocinio. Possono seguire un programma di formazione professionale di base di due anni con un Certificato federale di formazione pratica (CFP). Il CFP favorisce l'integrazione e aiuta le persone che hanno difficoltà di apprendimento.

Permesso di soggiorno: qual è la situazione a livello legale?

In Svizzera, il tirocinio corrisponde ad un'attività lucrativa. A seconda della tipologia del permesso, le persone straniere:

  • possono iniziare un’attività lucrativa senza doverlo annunciare;
  • devono annunciare l’inizio dell’impiego all’autorità competente;
  • necessitano di un permesso.

In caso di dubbi e domande in merito alle disposizioni legali e alle procedure amministrative consigliamo di rivolgersi alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione.

Prima di stipulare il contratto di tirocinio, l'azienda formatrice è tenuta ad annunciare la persona in formazione o a richiedere il permesso necessario presso l’autorità competente.

Stipulare un contratto di tirocinio (o un contratto PTI) è possibile se la persona da formare dispone di uno dei seguenti permessi – o se vigono condizioni particolari:

Permesso C – Permesso di domicilio (UE/AELS e Stati terzi)

  • Per quanto riguarda l’esercizio di un'attività lavorativa, le persone che dispongono di un permesso di domicilio sono principalmente equiparate ai cittadini svizzeri.
  • Possono stipulare un contratto di tirocinio (o un contratto di PTI) senza la necessità di un apposito permesso di lavoro.

Permesso B – Permesso di dimora (UE/AELS)

  • Per quanto riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa, le persone che dispongono di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B UE/AELS) hanno gli stessi diritti delle persone che dispongono di un permesso di domicilio C.
  • Possono stipulare un contratto di tirocinio senza dover richiedere un apposito permesso di lavoro.
  • Devono annunciare l'inizio della formazione all'autorità preposta alla migrazione o al mercato del lavoro per far sì che possa essere modificato lo scopo del socciorno e, di conseguenza, il permesso venga adeguato alle circostanze (indicazione particolare sul permesso).
  • È necessario annunciare anche l'inizio di un pretirocinio d'integrazione che prepara alla formazione professionale di base sull'arco di un anno.

Permesso B (cittadini di Stati terzi)

  • I cittadini di Stati terzi, quindi non degli Stati UE/AELS, che dispongono di un permesso B, in linea di principio possono esercitare ogni tipo di attività lucrativa che sia dipendente. Possono cambiare lavoro senza richiedere permesso. Sono escluse persone che, a causa di un tipo di attività particolare, non sono libere sul mercato del lavoro.
  • L’inizio della formazione professionale di base (e del PTI) è sostanzialmente possibile. In caso di dubbi, prima di stipulare un contratto di tirocinio, si verifichi presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione se è possibile iniziare la formazione professionale di base.

Permesso B (rifugiati riconosciuti)

  • Le persone che hanno ottenuto il permesso d’asilo sono considerate rifugiate di fronte a tutte le autorità federali e cantonali e hanno quindi il diritto di esercitare un’attività lucrativa.
  • I rifugiati riconosciuti possono esercitare un’attività lucrativa in tutti i campi lavorativi e in tutta la Svizzera. L’inizio e le condizioni di un’attività lucrativa, nonché il cambio del posto di lavoro devono però essere annunciate 1 preventivamente alle autorità cantonali competenti.
  • L’inizio della formazione è possibile immediatamente dopo aver fatto notifica. Per accedere al pretirocinio d’integrazione, che sull’arco di un anno prepara alla formazione professionale, è a sua volta necessaria la semplice notifica.

Permesso F (persone ammesse provvisoriamente, con o senza qualità di rifugiati)

  • Le persone ammesse provvisoriamente (con o senza qualità di rifugiati) possono esercitare un’attività lucrativa in tutti i campi lavorativi e in tutta la Svizzera.
  • L’inizio e le condizioni di un’attività lucrativa, nonché il cambio del posto di lavoro devono però essere annunciate preventivamente alle autorità cantonali competenti.
  • Non è necessaria l'autorizzazione.
  • L’inizio della formazione è possibile immediatamente dopo aver fatto notifica. Per accedere al pretirocinio d’integrazione, che sull’arco di un anno prepara alla formazione professionale, è a sua volta necessaria la semplice notifica.

Permesso per dimoranti temporanei L (UE/AELS)

  • Le persone che dispongono di un permesso per dimoranti temporanei UE/AELS (permesso L UE/AELS) per quel che concerne l’esercizio di un’attività lucrativa hanno gli stessi diritti delle persone con un permesso di domicilio C e di un permesso di dimora B.
  • Possono stipulare un contratto di tirocinio e iniziare la formazione senza un’ulteriore permesso di lavoro.
  • I titolari di un permesso L UE/AELS devono però annunciare l’inizio della formazione presso le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione per far sì che possa essere modificato lo scopo del soggiorno e, di conseguenza, il permesso venga adeguato alle circostanze (indicazione particolare sul permesso).

Permesso per frontalieri G (UE/AELS)

  • I frontalieri provenienti dagli Stati dell’UE/AELS che dispongono di un contratto di tirocinio possono ottenere un permesso per la durata di validità del rapporto di lavoro.
  • Se il contratto di lavoro viene rinnovato, il permesso può essere prorogato.

Permesso G (cittadini di Stati terzi)

  • I frontalieri cittadini di Stati terzi possono esercitare un'attività lucrativa in Svizzera all'interno di specifiche zone di frontiera. I frontalieri risiedono nella zona di frontiera dello Stato limitrofo.
  • Il permesso ha una durata di validità di un anno e può essere prorogato.
  • Chi intende stipulare un contratto di tirocinio deve presentare una domanda alle autorità preposte al mercato del lavoro.
  • Queste verificano se il richiedente fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera. Si accertano inoltre che il principio della priorità dei lavoratori indigeni e provenienti dai paesi dell'UE/AELS come pure le condizioni di lavoro e di salario siano rispettati.
  • Generalmente, i frontalieri provenienti da Stati terzi sono ammessi a formazioni professionali di base in Svizzera solo se, nei casi specifici, sono in grado di giustificarne il motivo.

Permesso S (persone bisognose di protezione)

  • Il permesso S ha una durata massima di un anno, ma è prorogabile. Dopo almeno cinque anni le persone bisognose di protezione ottengono un permesso di dimora B valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria.
  • È possibile iniziare un’attività lavorativa, una formazione professionale o un pretirocinio di integrazione e cambiare posto di lavoro, ma per fare ciò è necessario ottenere un’autorizzazione. L’attività lavorativa può essere autorizzata dal momento in cui la persona ha ottenuto il permesso S (non è previsto un termine di attesa). Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all’autorità competente preposta al mercato del lavoro o alla migrazione. Le autorità valutano se vengono rispettate le condizioni salariali e di lavoro in uso nel settore.

Permesso N (richiedenti d’asilo)

  • Chi ha presentato una domanda d’asilo e desidera svolgere un’attività lucrativa necessità di un permesso. Durante la permanenza nei centri per richiedenti d’asilo della Confederazione, chi ha presentato una domanda d’asilo non può svolgere un’attività lucrativa.
  • Dopo essere stati assegnati a un Cantone, le autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o alla migrazione possono autorizzare un’attività provvisoria purché le condizioni economiche e la situazione sul mercato del lavoro siano favorevoli, e il principio della priorità dei lavoratori indigeni come pure le condizioni di lavoro e di salario siano rispettati e purché non sia prevista l’esecuzione dell’espulsione.
  • L’inizio della formazione professionale di base, a determinate condizioni, è ragionevole solo se è probabile una risposta positiva alla domanda d’asilo. Il permesso di lavoro provvisorio necessario per iniziare la formazione viene rilasciato dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro o della migrazione.

Sans-papiers

I giovani «sans-papiers» hanno la possibilità di richiedere un permesso di dimora e di lavoro limitato per la durata della formazione professionale di base. Per ottenere il permesso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il giovane ha seguito la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera;
  • la domanda deve essere presentata entro 12 mesi dopo la fine della scuola dell'obbligo;
  • il giovane presenta la domanda di un datore di lavoro che intende assumerlo;
  • il giovane è ben integrato e si conforma all'ordinamento giuridico;
  • il giovane rivela la sua identità;
  • il datore di lavoro inoltra una domanda alle autorità cantonali specificando che intende
    assumere il giovane in quanto persona in formazione; ciò non costituisce reato.

Il giovane deve invece presentare al servizio cantonale competente una domanda di permesso di dimora per casi di rigore. Se le autorità cantonali accolgono la domanda, la stessa viene trasmessa alla Segreteria di Stato della migrazione, che, nel caso che siano soddisfatte determinate condizioni, rilascia un permesso per casi di rigore. Il datore di lavoro deve mantenere il posto vacante fino al momento del responso. Al termine della formazione, le autorità cantonali competenti devono decidere in merito a un'eventuale proroga del permesso.


Tirocinio non possibile

Con i seguenti permessi non è possibile stipulare un contratto di tirocinio:

Permesso L, per dimoranti temporanei (cittadini di Stati terzi)

  • Il permesso di lavoro e di dimora per dimoranti temporanei non provenienti dagli Stati UE/AELS vale per la durata dell’attività per cui si trovano in Svizzera e ha la validità massima di un anno.
  • Il permesso può essere prorogato a una durata massima di due anni complessivi.
  • Cambiare posto di lavoro è possibile solo in casi eccezionali e solo con l’autorizzazione delle autorità competenti.
  • I criteri d’ammissione di queste persone al mercato del lavoro nel quadro della procedura per l’ottenimento del permesso, di regola, non soddisfano le condizioni quadro per l’inizio di una formazione.


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